Art. 3.
  La «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» ai sensi dell'allegato
III,  punto  5,  del  decreto  legislativo  n.  220  del  1995,  deve
consegnare,   entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni,  al
Ministero  delle  politiche  agricole alimentari e forestali tutta la
documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.