Art. 3. La «I.C.S. Control Systems Insurance S.r.l.» ai sensi dell'allegato III, punto 5, del decreto legislativo n. 220 del 1995, deve consegnare, entro il termine perentorio di trenta giorni, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutta la documentazione inerente il sistema di controllo e certificazione.