Art. 5. Contabilizzazione del Fondo 1. La Direzione generale, con apposito decreto, autorizza l'attivazione del Fondo e l'apertura di un conto corrente, destinato esclusivamente alla gestione delle relative entrate e spese. 2. Entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio all'estero comunica alla Direzione generale il controvalore in euro delle somme introitate, per la contabilizzazione nel bilancio dello Stato. 3. La Direzione generale chiede al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, di apportare con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le occorrenti variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per gli importi corrispondenti al controvalore delle somme acquisite all'estero. 4. A seguito della variazione di bilancio, la Direzione generale provvede, con mandato commutabile in quietanza di entrata, a valere sull'apposito capitolo di spesa, al versamento sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, dell'importo pari alla variazione di bilancio effettuata.