Art. 5.
                     Contabilizzazione del Fondo
  1.   La   Direzione   generale,  con  apposito  decreto,  autorizza
l'attivazione  del Fondo e l'apertura di un conto corrente, destinato
esclusivamente alla gestione delle relative entrate e spese.
  2.  Entro  il  31  marzo  e il 30 settembre di ogni anno, l'ufficio
all'estero  comunica  alla Direzione generale il controvalore in euro
delle  somme  introitate, per la contabilizzazione nel bilancio dello
Stato.
  3.  La  Direzione  generale chiede al Dipartimento della Ragioneria
generale  dello  Stato,  tramite  l'Ufficio centrale del bilancio, di
apportare  con  decreti del Ministro dell'economia e delle finanze le
occorrenti  variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della
spesa,  per  gli  importi  corrispondenti al controvalore delle somme
acquisite all'estero.
  4.  A  seguito  della variazione di bilancio, la Direzione generale
provvede,  con  mandato commutabile in quietanza di entrata, a valere
sull'apposito   capitolo  di  spesa,  al  versamento  sul  pertinente
capitolo  dello  stato  di previsione dell'entrata, dell'importo pari
alla variazione di bilancio effettuata.