Art. 4.
  Il   Consorzio  di  tutela  di  cui  all'art.  1  puo'  coadiuvare,
nell'ambito  dell'incarico  conferitogli  con  l'art.  2 del presente
decreto,  l'attivita' di autocontrollo svolta dai propri associati e,
ove  richiesto,  dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP
«Zafferano dell'Aquila» non associati, a condizione che siano immessi
nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.