Art. 5. 1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita' del decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei Consorzi di tutela delle DOP e IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. I soggetti immessi nel sistema del controllo della DOP «Zafferano dell'Aquila» appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffe', te' e spezie, escluso il mate», individuata all'art. 2 del decreto ministeriale 4 maggio 2005, recante «integrazione ai decreti 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentativita' e l'individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.