Art. 5.
  1. I costi conseguenti alle attivita' per le quali e' incaricato il
Consorzio  di  tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformita'
del  decreto  12  settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento
concernente  la  ripartizione dei costi derivanti dalle attivita' dei
Consorzi  di  tutela  delle  DOP e IGP incaricati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali.
  2. I   soggetti   immessi  nel  sistema  del  controllo  della  DOP
«Zafferano  dell'Aquila»  appartenenti  alla  categoria «agricoltori»
nella  filiera  «caffe',  te' e spezie, escluso il mate», individuata
all'art.   2   del   decreto   ministeriale  4 maggio  2005,  recante
«integrazione  ai  decreti 12 aprile 2000, recanti rispettivamente le
disposizioni  generali  relative ai requisiti di rappresentativita' e
l'individuazione  dei  criteri di rappresentanza negli organi sociali
dei  consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP)
e  delle  indicazioni  geografiche  protette  (IGP)»,  sono  tenuti a
sostenere  i  costi  di  cui  al  comma precedente,  anche in caso di
mancata appartenenza al Consorzio di tutela.