Art. 6.
  1. L'incarico  conferito  con  il presente decreto ha durata di tre
anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto.
  2. Il  predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni
previste  nel presente decreto, puo' essere sospeso con provvedimento
motivato  e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000,
recante    disposizioni    generali    relative   ai   requisiti   di
rappresentativita' dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 11 gennaio 2008
                                      Il direttore generale: La Torre