Art. 2. Al liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Contro il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 dicembre 2007 Il dirigente: di Napoli