Art. 3. Dichiarazione di calamita' 1. La calamita' naturale, di cui all'art. 14 del decreto legislativo, e' dichiarata con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il decreto di dichiarazione dello stato di calamita' determina i termini del procedimento, individua gli enti competenti per l'istruttoria e l'erogazione degli interventi.