Art. 3.
                     Dichiarazione di calamita'
  1.   La   calamita'  naturale,  di  cui  all'art.  14  del  decreto
legislativo,  e'  dichiarata con decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali.
  2. Il decreto di dichiarazione dello stato di calamita' determina i
termini   del   procedimento,   individua  gli  enti  competenti  per
l'istruttoria e l'erogazione degli interventi.