Art. 4.
                    Attivazione del procedimento
  1. Il procedimento e' attivato, entro dieci giorni dal manifestarsi
dell'evento, da una o piu' regioni, ovvero da una o piu' associazioni
nazionali  delle  cooperative  della  pesca  e delle imprese di pesca
nonche'  delle  imprese di acquacoltura, attraverso una comunicazione
al  Ministero  contenente  una  dettagliata  descrizione dell'evento,
l'indicazione  della  zona  in  cui si e' verificato e l'elenco delle
imprese interessate dallo stesso.
  2.    L'istante    deve    trasmettere,   entro   sessanta   giorni
dall'attivazione del Fondo, eventuale integrazione alla comunicazione
di  cui  al  comma 1  del  presente  articolo, nonche' documentazione
idonea  ad  attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in
particolare:
    relazione  di  carattere tecnico ed economico sociale concernente
la realta' produttiva interessata dall'evento;
    relazione  tecnico  scientifica  volta  a  descrivere il fenomeno
meteomarino,  climatico  o  distrofico, ai fini della valutazione del
carattere di eccezionalita';
    eventuali   dichiarazioni   di  evento  straordinario  rese  alla
competente   Autorita'  Marittima,  ex  art.  182  del  codice  della
navigazione, nel caso di danni a motopescherecci.