Art. 4. Attivazione del procedimento 1. Il procedimento e' attivato, entro dieci giorni dal manifestarsi dell'evento, da una o piu' regioni, ovvero da una o piu' associazioni nazionali delle cooperative della pesca e delle imprese di pesca nonche' delle imprese di acquacoltura, attraverso una comunicazione al Ministero contenente una dettagliata descrizione dell'evento, l'indicazione della zona in cui si e' verificato e l'elenco delle imprese interessate dallo stesso. 2. L'istante deve trasmettere, entro sessanta giorni dall'attivazione del Fondo, eventuale integrazione alla comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, nonche' documentazione idonea ad attestare le caratteristiche dell'evento calamitoso ed in particolare: relazione di carattere tecnico ed economico sociale concernente la realta' produttiva interessata dall'evento; relazione tecnico scientifica volta a descrivere il fenomeno meteomarino, climatico o distrofico, ai fini della valutazione del carattere di eccezionalita'; eventuali dichiarazioni di evento straordinario rese alla competente Autorita' Marittima, ex art. 182 del codice della navigazione, nel caso di danni a motopescherecci.