Art. 5. Istruttoria 1. Il Ministero dispone, per il tramite degli istituti scientifici di settore operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto centrale per la ricerca applicata al mare (ICRAM), accertamenti sulla coerenza con il comma 1 dell'art. 2. 2. L'istituto incaricato, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, redige, entro trenta giorni, una relazione contenente gli elementi necessari per consentire l'emanazione del decreto di dichiarazione di calamita' naturale.