Art. 5.
                             Istruttoria
  1.  Il Ministero dispone, per il tramite degli istituti scientifici
di  settore  operanti  nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o
dell'Istituto  centrale  per  la  ricerca  applicata al mare (ICRAM),
accertamenti sulla coerenza con il comma 1 dell'art. 2.
  2.  L'istituto  incaricato,  ricevuta  la  documentazione di cui al
precedente  articolo,  redige,  entro  trenta  giorni,  una relazione
contenente  gli  elementi  necessari  per consentire l'emanazione del
decreto di dichiarazione di calamita' naturale.