Art. 6. Presentazione domande individuali 1. Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dagli imprenditori ittici secondo le modalita' determinate dal decreto di dichiarazione dello stato di calamita' naturale, devono essere corredate da documentazione idonea ad attestare i danni subiti e l'esistenza del nesso di causalita' tra il danno e l'evento dichiarato eccezionale, nonche' documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione del danno subito. 2. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni, e per la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del procedimento istruttorio puo' avvalersi delle informazioni in possesso di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative. 3. Il Ministero e gli enti competenti individuati, di cui all'art. 3, comma 2, possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande di ammissione al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 del precedente articolo.