Art. 6.
                  Presentazione domande individuali
  1. Le singole domande di ammissione al contributo, presentate dagli
imprenditori  ittici  secondo le modalita' determinate dal decreto di
dichiarazione  dello  stato  di  calamita'  naturale,  devono  essere
corredate  da  documentazione  idonea  ad  attestare i danni subiti e
l'esistenza   del  nesso  di  causalita'  tra  il  danno  e  l'evento
dichiarato eccezionale, nonche' documentazione idonea ad attestare la
sussistenza  dei requisiti per accedere al Fondo e la quantificazione
del danno subito.
  2. Per permettere la determinazione e la quantificazione dei danni,
e  per  la verifica dei requisiti, l'amministrazione responsabile del
procedimento   istruttorio   puo'  avvalersi  delle  informazioni  in
possesso  di altri soggetti pubblici, ovvero invitare l'interessato a
presentare documentazione integrativa o perizie tecniche integrative.
  3.  Il Ministero e gli enti competenti individuati, di cui all'art.
3, comma 2, possono essere coadiuvati nella valutazione delle domande
di  ammissione  al contributo dagli Istituti indicati nel comma 1 del
precedente articolo.