Art. 7. Modalita' di erogazione 1. Alle imprese di pesca e di acquacoltura sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che l'entita' dei danni riscontrati nell'anno della calamita', ovvero nell'anno in cui il fenomeno ha prodotto i suoi effetti, raggiunga la soglia del 20% rispetto al fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso, nelle zone ad obiettivo di convergenza e del 30 % nelle altre zone. 2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione, causati da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unita' da pesca siano rimaste ferme per almeno venti giorni consecutivi decorrenti dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal precedente comma. 3. Alle unita' da pesca e alle unita' asservite ad impianti di acquacoltura sono riconosciuti i danni, causati da eventi dichiarati eccezionali, allo scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di bordo, e le spese sostenute per il recupero di unita' affondate, nonche' i danni alle strutture di impianti d'acquacoltura. 4. Il contributo concesso e' pari al 70% del danno accertato, entro i limiti delle risorse disponibili.