Art. 7.
                       Modalita' di erogazione
  1.  Alle  imprese  di  pesca  e di acquacoltura sono riconosciuti i
danni  alla  produzione,  causati da eventi dichiarati eccezionali, a
condizione  che  l'entita'  dei  danni  riscontrati  nell'anno  della
calamita',  ovvero  nell'anno  in  cui il fenomeno ha prodotto i suoi
effetti,  raggiunga  la  soglia  del  20% rispetto al fatturato medio
dell'impresa  nei tre anni precedenti l'evento dichiarato calamitoso,
nelle zone ad obiettivo di convergenza e del 30 % nelle altre zone.
  2. Alle imprese di pesca sono riconosciuti i danni alla produzione,
causati  da eventi dichiarati eccezionali, a condizione che le unita'
da  pesca  siano  rimaste  ferme  per almeno venti giorni consecutivi
decorrenti  dall'evento, nel rispetto delle disposizioni indicate dal
precedente comma.
  3.  Alle  unita'  da  pesca  e alle unita' asservite ad impianti di
acquacoltura  sono riconosciuti i danni, causati da eventi dichiarati
eccezionali,  allo  scafo, agli apparati motore, alle attrezzature di
bordo,  e  le  spese  sostenute  per il recupero di unita' affondate,
nonche' i danni alle strutture di impianti d'acquacoltura.
  4. Il contributo concesso e' pari al 70% del danno accertato, entro
i limiti delle risorse disponibili.