Art. 8. Cumuli 1. Il contributo di cui al precedente articolo e' cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del danno accertato. 2. Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni superando il cumulo di cui al precedente comma, il Ministero procede al recupero delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.