Art. 8.
                               Cumuli
  1.  Il  contributo  di cui al precedente articolo e' cumulabile con
altre  provvidenze  allo  stesso  titolo  disposte dallo Stato, dalle
regioni,  dalle province o da enti pubblici fino alla concorrenza del
danno accertato.
  2.  Qualora si accerti che l'impresa abbia usufruito, per lo stesso
titolo,   di  altre  agevolazioni  superando  il  cumulo  di  cui  al
precedente  comma,  il  Ministero  procede  al  recupero  delle somme
indebitamente percepite, maggiorate degli interessi.