Art. 9. Riserva 1. La dotazione del Fondo nel limite massimo del 10% delle somme complessive disponibili e' destinata al finanziamento degli studi e delle indagini previste dall'art. 5 comma 2 a favore degli Istituti di ricerca di cui all'art. 5, comma 1, ovvero utilizzata dal Ministero per iniziative attinenti il Fondo di solidarieta'.