Art. 9.
                               Riserva
  1.  La  dotazione  del Fondo nel limite massimo del 10% delle somme
complessive  disponibili  e' destinata al finanziamento degli studi e
delle  indagini  previste dall'art. 5 comma 2 a favore degli Istituti
di  ricerca  di  cui  all'art.  5,  comma 1,  ovvero  utilizzata  dal
Ministero per iniziative attinenti il Fondo di solidarieta'.