Art. 2. 1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel territorio dell'isola di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario delegato, di cui all'ordinanza di protezione civile del 16 aprile 2004, n. 3350, e successive modificazioni ed integrazioni, e' autorizzato ad utilizzare le risorse finanziarie derivanti da economie e ribassi d'asta conseguiti a seguito dell'espletamento delle procedure di gare inerenti ad interventi e ad opere.