Art. 2.
  1. In relazione alla gravita' del contesto emergenziale in atto nel
territorio  dell'isola  di Lampedusa e nelle prospicienti aree marine
ed  all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il commissario
delegato,  di  cui  all'ordinanza  di protezione civile del 16 aprile
2004,  n.  3350,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  e'
autorizzato   ad  utilizzare  le  risorse  finanziarie  derivanti  da
economie  e  ribassi  d'asta  conseguiti  a seguito dell'espletamento
delle procedure di gare inerenti ad interventi e ad opere.