Art. 3.
  1.  Per  il superamento del contesto emergenziale che ha colpito il
territorio  regionale  nei  giorni  26  e  27 maggio 2007, la regione
autonoma   Friuli-Venezia   Giulia  ovvero  il  commissario  delegato
nominato  ai  sensi  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del 30 agosto 2007, n. 3610, sono autorizzati ad attuare le
disposizioni  di cui all'art. 7 della medesima ordinanza, in deroga a
quanto  previsto  dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  79,  della legge 24
dicembre 2007, n. 244.