Art. 3. 1. Per il superamento del contesto emergenziale che ha colpito il territorio regionale nei giorni 26 e 27 maggio 2007, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero il commissario delegato nominato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, n. 3610, sono autorizzati ad attuare le disposizioni di cui all'art. 7 della medesima ordinanza, in deroga a quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.