Art. 5.
  1.  Per  il  proseguimento  delle  iniziative  di  cui  all'art.  5
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3506  del  23 marzo 2006,
finalizzate  a  fronteggiare  i fenomeni di dissesto idrogeologico in
atto  nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza, la
regione  Calabria e' autorizzata ad utilizzare le economie rivenienti
dal  finanziamento  assegnato  ai  sensi dell'ordinanza di protezione
civile n. 3460 del 16 agosto 2005.