Art. 5. 1. Per il proseguimento delle iniziative di cui all'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3506 del 23 marzo 2006, finalizzate a fronteggiare i fenomeni di dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza, la regione Calabria e' autorizzata ad utilizzare le economie rivenienti dal finanziamento assegnato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005.