Art. 6. 1. Per il funzionamento dell'ufficio Sherpa e della delegazione istituiti presso il Ministero degli affari esteri ai sensi degli articoli 4 e 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, finalizzata all'organizzazione del G8, e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali intestate rispettivamente al capo dell'ufficio Sherpa ed al capo della delegazione del Ministero degli affari esteri. 2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 4 le parole «tre contratti» sono sostituite con le parole «sette contratti» e al comma 5 le parole «dodici unita» con le parole « otto unita». 3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, le parole «dieci contratti» sono sostituite con le parole «venti contratti». 4. Al comma 2, dell'art. 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole: «dal Capo del compartimento marittimo di La Maddalena» sono aggiunte le seguenti: «e dal comandante militare marittimo autonomo della Sardegna».