Art. 6.
  1.  Per  il  funzionamento  dell'ufficio Sherpa e della delegazione
istituiti  presso  il  Ministero  degli  affari esteri ai sensi degli
articoli  4  e  5  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, finalizzata all'organizzazione
del  G8,  e' autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali
intestate  rispettivamente  al  capo  dell'ufficio  Sherpa ed al capo
della delegazione del Ministero degli affari esteri.
  2.  All'art.  4  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri  n.  3629  del  20 novembre 2007, sono apportate le seguenti
modificazioni:  al  comma 4 le parole «tre contratti» sono sostituite
con le parole «sette contratti» e al comma 5 le parole «dodici unita»
con le parole « otto unita».
  3. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  n.  3629  del  20  novembre  2007,  le  parole  «dieci
contratti» sono sostituite con le parole «venti contratti».
  4.  Al  comma  2,  dell'art.  2,  dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, dopo le parole:
«dal  Capo del compartimento marittimo di La Maddalena» sono aggiunte
le  seguenti:  «e  dal  comandante  militare marittimo autonomo della
Sardegna».