Art. 8.
  1.  Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di previsione,
prevenzione e gestione delle emergenze, anche con la realizzazione di
uno   specifico   sistema  nazionale  integrato,  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della protezione civile e'
autorizzata ad avvalersi delle risorse individuate dall'art. 1, comma
202,  della  legge  30 dicembre 2004, n. 311, in deroga alla medesima
disposizione.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 29 gennaio 2008
                                                 Il Presidente: Prodi