Art. 8. 1. Al fine di assicurare l'attuazione dei programmi di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, anche con la realizzazione di uno specifico sistema nazionale integrato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile e' autorizzata ad avvalersi delle risorse individuate dall'art. 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in deroga alla medesima disposizione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 gennaio 2008 Il Presidente: Prodi