Art. 4.
  L'organismo  autorizzato Istituto Parma Qualita' dovra' assicurare,
coerentemente  con  gli  obiettivi  delineati  nelle premesse, che il
prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti nel relativo
disciplinare  di produzione e che sulle confezioni con le quali viene
commercializzata  la denominazione Prosciutto di Parma, venga apposta
la  dicitura:  «Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.
510/2006».