Art. 5.
  L'organismo autorizzato Istituto Parma Qualita' non puo' modificare
la  denominazione  sociale,  il  proprio  statuto, i propri organi di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione  di  origine protetta Prosciutto di
Parma,  cosi'  come  depositati  presso  il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta
autorita'.
  L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   Comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.