Art. 6.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente,
l'intenzione di confermare l'indicazione dell'Istituto Parma Qualita'
o  proporre  un  nuovo  soggetto  da  scegliersi  tra quelli iscritti
«nell'elenco»  di  cui  all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre
1999,  n.  526,  ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di
designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  di  controllo  Istituto  Parma  Qualita'  e'  tenuto  ad
adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.