Art. 7.
  L'organismo   autorizzato  Istituto  Parma  Qualita'  comunica  con
immediatezza,  e  comunque  con termine non superiore a trenta giorni
lavorativi,   le   attestazioni  di  conformita'  all'utilizzo  della
denominazione di origine protetta Prosciutto di Parma, anche mediante
immissione  nel  sistema  informativo  del  Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.