Art. 3.
  1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano,
registrate  ai  sensi  della  vigente normativa, tutti gli equidi ivi
allevati  o  comunque  tenuti devono essere identificati ai sensi del
decreto  del  Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 maggio
2006.
  2.  Gli  esiti,  nonche'  le date delle singole prove diagnostiche,
sono   riportati   dal   veterinario   ufficiale   sul  documento  di
identificazione.
  3.  I  campioni  di  sangue prelevati durante i controlli del Piano
sono  inviati  agli  Istituti zooprofilattici sperimentali competenti
per  territorio  per  il  successivo  inoltro  al Centro di referenza
nazionale  per  le  malattie  esotiche,  che provvede ad eseguire gli
esami di laboratorio.
  4.  Il  Centro  di  referenza  nazionale  per  le malattie esotiche
comunica  tempestivamente  all'azienda  sanitaria  locale competente,
alla  regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di
tutti   gli  esami  di  laboratorio  da  esso  effettuati  nel  corso
dell'espletamento delle attivita' del Piano.