Art. 3. 1. Nelle aziende presenti nelle aree di intervento di cui al Piano, registrate ai sensi della vigente normativa, tutti gli equidi ivi allevati o comunque tenuti devono essere identificati ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 5 maggio 2006. 2. Gli esiti, nonche' le date delle singole prove diagnostiche, sono riportati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione. 3. I campioni di sangue prelevati durante i controlli del Piano sono inviati agli Istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio per il successivo inoltro al Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche, che provvede ad eseguire gli esami di laboratorio. 4. Il Centro di referenza nazionale per le malattie esotiche comunica tempestivamente all'azienda sanitaria locale competente, alla regione nonche' al Ministero della salute gli esiti positivi di tutti gli esami di laboratorio da esso effettuati nel corso dell'espletamento delle attivita' del Piano.