Art. 2. 1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» propone al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura - ed al Capo del Compartimento marittimo di Chioggia, le misure tecniche previste dai decreti ministeriali 44/95 e 515/98, relative al prelievo dei molluschi bivalvi.