Art. 2.
  1.  Il  «CO.GE.VO.  Chioggia»  propone al Ministero delle politiche
agricole  alimentari  e  forestali  -  Direzione generale della pesca
marittima   e  dell'acquacoltura  -  ed  al  Capo  del  Compartimento
marittimo  di  Chioggia,  le  misure  tecniche  previste  dai decreti
ministeriali  44/95  e  515/98,  relative  al  prelievo dei molluschi
bivalvi.