Art. 3.
  1.  Il  CO.GE.VO.  Chioggia, in virtu' del rinnovo dell'affidamento
della   gestione  della  pesca  dei  molluschi  bivalvi  deve,  quale
obiettivo  primario,  assicurare  l'incremento  e  la  tutela di tale
risorsa  con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina,
ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo
biologico e turnazione dell'attivita' di pesca delle navi.