Art. 3. 1. Il CO.GE.VO. Chioggia, in virtu' del rinnovo dell'affidamento della gestione della pesca dei molluschi bivalvi deve, quale obiettivo primario, assicurare l'incremento e la tutela di tale risorsa con concrete iniziative per la loro salvaguardia con semina, ripopolamento, controllo delle catture, istituzione di aree di riposo biologico e turnazione dell'attivita' di pesca delle navi.