Art. 4.
  1.  Le misure tecniche di gestione e tutela proposte dal «CO.GE.VO.
Chioggia»,  cosi'  come  formalizzate,  sono  obbligatorie  anche per
eventuali   imprese   non  aderenti  al  Consorzio  ed  operanti  nel
Compartimento marittimo di Chioggia.