Art. 6.
  1. Il «CO.GE.VO. Chioggia» ed i singoli soci, per il raggiungimento
dei  fini  istituzionali,  beneficiano,  in  via  prioritaria,  degli
incentivi  di  cui  alle  norme  nazionali,  regolamenti comunitari e
disposizioni regionali.
  2.  Gli  incentivi di cui al punto 1 non sono corrisposti ai soci a
doppio  titolo  di  partecipanti  al consorzio ed a quello di singoli
soci.