Art. 7.
  1.  Per  il  costante  monitoraggio ai fini della consistenza della
risorsa  molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di
Chioggia, il «CO.GE.VO. Chioggia» e' tenuto ad affidare l'incarico ad
un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi.
  2.  Entro  il  31 dicembre di ciascun anno il CO.GE.VO. Chioggia e'
tenuto  a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e
dell'acquacoltura,  per  il  tramite  della  Capitaneria  di Porto di
Chioggia,  il  programma  delle  attivita'  di  gestione e tutela che
intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata
relazione  del  ricercatore  sull'attivita'  di  gestione  svolta dal
Consorzio medesimo nell'anno in corso.