Art. 7. 1. Per il costante monitoraggio ai fini della consistenza della risorsa molluschi bivalvi nell'ambito del Compartimento marittimo di Chioggia, il «CO.GE.VO. Chioggia» e' tenuto ad affidare l'incarico ad un ricercatore, esperto in valutazione dei molluschi. 2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CO.GE.VO. Chioggia e' tenuto a trasmettere alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per il tramite della Capitaneria di Porto di Chioggia, il programma delle attivita' di gestione e tutela che intende svolgere per l'anno successivo, sulla base di una dettagliata relazione del ricercatore sull'attivita' di gestione svolta dal Consorzio medesimo nell'anno in corso.