(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
  PIANO DI EMERGENZA PER LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI
                               Art. 1.
                      Autorita' amministrative
    Il Ministero della salute, le regioni, le province autonome e gli
enti  locali preposti, si avvalgono di unita' appositamente istituite
a livello centrale, regionale e periferico, di seguito descritte:
      Unita' di crisi nazionale;
      Unita' di crisi regionale e province autonome;
      Unita' di crisi periferica o locale.
                               Art. 2.
                            Composizione
    a) Unita' di crisi nazionale:
      direttore  generale  della  sicurezza  degli  alimenti  e della
nutrizione (Responsabile unita' di crisi nazionale) o suo sostituto;
      direttore generale del segretariato nazionale della valutazione
del rischio della catena alimentare (o suo sostituto);
      direttore   generale   della  sanita'  animale  e  del  farmaco
veterinario (o suo sostituto);
      coordinatore  di  crisi  o  suo  sostituto (come identificato a
livello  nazionale  dalla  decisione  della  commissione  europea del
29 aprile 2004);
      un  esperto  in  materia  di  sicurezza alimentare nominato dal
Ministro della salute;
      direttore Ufficio VIII della direzione generale della sicurezza
degli alimenti e della nutrizione o suo sostituto;
      direttori  di  altri  settori  o  dirigenti di altri uffici del
Ministero della salute eventualmente coinvolti dall'emergenza;
      rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
      responsabile/i delle unita' di crisi regionali e delle province
autonome coinvolte o suo/loro sostituto/i;
      direttore/i   degli  istituti  zooprofilattici  sperimentali  e
agenzie  regionali  protezione ambientale territorialmente competenti
(o sostituti);
    Qualora  le  circostanze  lo  rendessero  necessario, l'unita' di
crisi nazionale puo' essere integrata con:
      comandante  del  comando Carabinieri per la tutela della salute
(o suo sostituto);
      rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche eventualmente
coinvolti nell'emergenza a vario titolo;
      esperti  nelle  materie  oggetto  di  emergenza provenienti dal
mondo accademico e/o scientifico;
      qualsiasi  soggetto,  pubblico  o  privato,  si  ritenga  utile
consultare.
    L'unita'  di  crisi  nazionale  e'  ubicata fisicamente presso un
ufficio  dedicato  nella  direzione  generale  della  sicurezza degli
alimenti  e  della nutrizione, chiaramente identificato ed attrezzato
almeno   con   telefono   con  linea  dedicata,  cellulare,  telefax,
fotocopiatrice, computer e stampante, scanner, collegamento internet,
software  gestionali,  database con gli elenchi delle unita' di crisi
regionali  delle  province  autonome e locali, delle forze pubbliche,
delle  associazioni  di  categoria  ed ogni altro elenco di persone o
strutture  utili  e  quanto  altro  sia  ritenuto  necessario  per lo
svolgimento della sua attivita'.
    L'amministrazione  assicurera' la disponibilita' delle risorse di
personale per il supporto tecnico-amministrativo (segreteria ecc.).
    b) unita' di crisi regionale:
      dirigente  del  settore  veterinario  regionale e dirigente del
settore  igiene  alimenti  e  nutrizione - regionale, ciascuno per le
rispettive  competenze  (responsabili  dell'unita'  di  crisi) o loro
sostituti;
      direttore  sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
o suo sostituto;
      dirigenti  dei  dipartimenti  di  prevenzione  delle A.S.L. del
territorio coinvolte o loro sostituti;
      rappresentante  dell'Agenzia  regionale  protezione ambientale,
ove coinvolta o loro sostituti;
      qualsiasi  soggetto,  pubblico  o  privato,  si  ritenga  utile
consultare.
    c) unita' di crisi delle province autonome di Trento e Bolzano;
      responsabile  dell'unita'  di  crisi  individuato  tra i membri
dell'Unita' stessa;
      dirigente del servizio veterinario provinciale di Bolzano;
      dirigente  dell'Ufficio provinciale di igiene e salute pubblica
di Bolzano;
      direttore  sanitario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
o suo sostituto;
      rappresentante della Agenzia provinciale protezione ambientale,
ove coinvolta.
    E'  prevista  la  presenza  di  una  unita' di crisi per ciascuna
regione italiana, e per le province autonome di Trento e Bolzano.
    L'unita'  di  crisi  regionale  e'  ubicata fisicamente presso un
ufficio  degli  assessorati alla sanita' regionali. L'unita' di crisi
delle  province  autonome  di Trento e Bolzano e' ubicata fisicamente
presso  un  ufficio  individuato  dall'unita'  stessa. L'ufficio deve
essere chiaramente identificato ed attrezzato almeno con telefono con
linea  dedicata,  che  puo' essere la linea per l'allerta, cellulare,
telefax, fotocopiatrice, computer e stampante, collegamento internet,
scanner,  software  gestionali,  database con gli elenchi delle altre
unita'  di  crisi  regionali e locali, dell'unita' di crisi centrale,
delle forze pubbliche, della protezione civile localmente competente,
database inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico,
compresi  quelli  della  produzione primaria, ed ogni altro elenco di
persone  o strutture utili e quanto altro sia ritenuto necessario per
lo svolgimento della sua attivita'.
    d) unita' di crisi locale:
      direttore sanitario (responsabile unita' di crisi locale) o suo
delegato;
      dirigente   veterinario   e  dirigente  medico  dei  rispettivi
Settori/Servizi/Aree che si occupano di igiene degli alimenti.
    L'unita'  di  crisi  locale  e' ubicata presso una sede designata
dalla A.S.L. competente per territorio, che assicura anche l'adeguato
supporto  tecnico  e  gestionale, compresi i database con gli elenchi
delle  unita'  di  crisi regionali, delle province autonome e locali,
dell'unita'  di  crisi  centrale,  delle  forze  pubbliche,  database
inerenti gli operatori del settore alimentare, mangimistico, compresi
quelli  della  produzione primaria, ed ogni altro elenco di persone o
strutture  utili  e  quanto  altro  sia  ritenuto  necessario  per lo
svolgimento della sua attivita'.
                               Art. 3.
                              Funzioni
    a) Unita' di crisi nazionale:
      L'Unita'  di  crisi  nazionale  si  attiva,  in concordanza con
l'unita' di crisi comunitaria o su segnalazione nazionale, in seguito
al   verificarsi  di  situazioni  che  comportano  rischi  diretti  o
indiretti  per  la  salute umana, derivati da alimenti e mangimi, che
verosimilmente  le  disposizioni  in  vigore  non  sono  in  grado di
prevenire,  eliminare  o  ridurre ad un livello accettabile o che non
possono   essere   gestiti  in  maniera  adeguata  mediante  la  sola
applicazione degli articoli 53 e 54 del Reg. 178/2002/CE.
    Essa  stabilisce  le  modalita' operative per garantire un rapido
passaggio all'azione; in particolare:
      individua, valuta e coordina le strategie operative da attuarsi
sul  territorio  nazionale  in caso di emergenza, e le aggiorna sulla
base  di  eventuali nuove informazioni disponibili e/o dell'evolversi
della situazione;
      controlla   la   reale   operativita'  delle  unita'  di  crisi
istituite, anche attraverso l'attuazione di piani di simulazione;
      svolge  anche un ruolo di informazione per l'opinione pubblica,
riguardo i rischi in questione e le misure prese a riguardo;
      promuove    l'organizzazione   di   corsi   di   formazione   e
addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di
igiene   degli   alimenti   e   della   nutrizione,   degli  Istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  dell'agenzie  regionali  protezione
ambientale  in collaborazione con l'unita' di crisi regionale e delle
province autonome.
    Il Responsabile dell'unita' di crisi nazionale ha il compito di:
      convocare   le  riunioni  dell'unita'  di  crisi  nazionale  ed
eventualmente il gruppo di esperti;
      autorizzare  i provvedimenti necessari per attuare le strategie
nazionali per una rapida gestione dell'emergenza.
    Il  coordinatore  di  crisi  (identificato  a  livello  nazionale
nell'ambito dell'unita' di crisi comunitaria) ha il ruolo di:
      garantire  la  cooperazione  tra  l'unita' di crisi nazionale e
quella  comunitaria,  favorendo  la  raccolta  e  la diffusione delle
informazioni.
    b) unita'  di crisi regionale e delle province autonome di Trento
e Bolzano:
      coordina e verifica le attivita' previste sul territorio;
      assicura l'invio tempestivo, per via informatizzata, dei dati e
delle informazioni inerenti l'emergenza;
      promuove   l'organizzazione   di   corsi   di   formazione   ed
addestramento per il personale dei servizi veterinari, dei servizi di
igiene   degli   alimenti   e   della   nutrizione,   degli  istituti
zooprofilattici  sperimentali  e  dell'agenzie  regionali  protezione
ambientale in collaborazione con l'unita' di crisi centrale;
    in  particolare  il responsabile dell'unita' di crisi regionale e
delle  province autonome ha il ruolo di garantire la cooperazione con
l'unita' di crisi nazionale.
    c) Unita' di crisi locale:
      individua  i  punti  di  contatto, da comunicare alle unita' di
crisi nazionale e regionale e delle province autonome, che assicurano
tramite  un  servizio  di pronta reperibilita' (telefono cellulare ed
e-mail) la corretta attivazione del flusso operativo;
      verifica  che  i  database  inerenti  i punti di contatto siano
aggiornati  e ridistribuiti periodicamente, e segnatamente in caso di
variazioni;
      attua  tutte  le  misure  indicate  dalle  strategie  operative
individuate a livello centrale e/o regionale;
      si  adopera  per  assicurare,  in caso di necessita', la rapida
attuazione delle misure di ritiro o richiamo stabilite, con eventuale
sequestro e/o distruzione delle partite.
      fornisce  per il tramite dell'unita' di crisi regionale e delle
province  autonome il debito informativo definito in ambito di unita'
di crisi nazionale;
      in  particolare,  il  responsabile dell'unita' di crisi locale,
per  tutta  la durata dell'emergenza, assume la responsabilita' della
gestione  delle  risorse  di  tutte  le  aree funzionali del Servizio
veterinario  dell'ASL  e  del  Servizio  di  igiene  degli alimenti e
nutrizione.
                               Art. 4.
                             Laboratori
    I laboratori coinvolti nel Piano di emergenza sono:
      Istituto superiore di sanita';
      Istituti zooprofilattici sperimentali;
      Agenzie regionali protezione ambientale;
      Ogni   altro   laboratorio  che  all'occorrenza  sia  opportuno
coinvolgere.
    Ciascun  laboratorio individua i punti di contatto che assicurano
tramite  un  servizio  di pronta reperibilita' (telefono cellulare ed
e-mail)  la  corretta attuazione del piano, e li comunica alle unita'
di crisi regionali e delle province autonome.
    L'unita'  di crisi centrale puo', in corso di emergenza, diramare
informative ritenute utili a favorire l'operativita' dei laboratori.
                               Art. 5.
                     Aggiornamento professionale
    L'unita' di crisi nazionale e l'unita' di crisi regionale e delle
province    autonome,    con   la   collaborazione   degli   Istituti
zooprofilattici  sperimentali,  delle  agenzie  regionali  protezione
ambientale,  delle universita', degli ordini professionali e di altre
associazioni di categoria, indirizzano le attivita' di formazione e/o
aggiornamento  professionale destinate a medici veterinari, medici ed
altre  figure  professionali  operanti  nel  settore  della sicurezza
alimentare,  tenendo  anche  conto  dell'evoluzione  della  normativa
comunitaria   e   nazionale   e   di  «eventuali  nuove  acquisizioni
scientifiche che possono avere impatto sulla salute pubblica».
  Tali corsi riguarderanno, fra l'altro, l'epidemiologia, la diagnosi
e strategia di lotta alle tossinfezioni ed intossicazioni alimentari,
la gestione delle emergenze epidemiche, ambientali e terroristiche.
                               Art. 6.
                            Comunicazione
    L'unita'  di  crisi  nazionale,  fermo  restando  un  eventuale e
giustificato   trattamento  riservato  dei  dati,  nel  rispetto  del
principio  di  trasparenza  richiamato  dagli art. 9 e 10 del Reg. CE
178/2002, assicura una corretta informazione dei cittadini sui rischi
in corso e sulle misure adottate o in procinto di essere adottate per
prevenire,  contenere o eliminare tale rischio. Cio' viene attuato in
collaborazione  con  l'ufficio  stampa  del  Ministero della salute e
comunicato  agli uffici stampa delle regioni e province autonome, che
hanno il compito di gestire i rapporti con la stampa e con i media.
                               Art. 7.
                          Punti di contatto
    Presso  ciascuna  unita' di crisi e laboratorio coinvolto vengono
identificati  i  «punti di contatto», che hanno la responsabilita' di
attivarsi  nel  piu'  breve  tempo  possibile,  secondo  le procedure
operative descritte nell'allegato II.
    In  particolare,  per  l'unita'  di  crisi nazionale, regionale e
delle  province  autonome  il  punto  di  contatto e' individuato nel
responsabile,   mentre   l'unita'   di   crisi   locale  provvede  ad
individuarli come previsto all'art. 3 lettera c), dello stesso piano.
    Per  garantire  la  migliore organizzazione del sistema, ciascuna
unita'   di  crisi  locale  predispone  l'elenco  con  l'organigramma
dell'unita'  stessa,  completa  di tutti i recapiti disponibili, e lo
trasmette  a quella regionale. Ogni unita' di crisi regionale e delle
province  autonome raccoglie gli elenchi delle unita' di crisi locali
del  suo  territorio,  e  trasmette  il  proprio  all'unita' di crisi
nazionale. Analogamente l'unita' di crisi nazionale predispone il suo
elenco  e  lo  trasmette a tutte le unita' di crisi regionali e delle
province autonome.
    Tali   elenchi   devono   essere   aggiornati   e   ridistribuiti
periodicamente  (almeno  una volta l'anno), e segnatamente in caso di
variazioni.
                               Art. 8.
                         Termine della crisi
    Quando  l'unita'  di crisi nazionale, sulla base dei dati forniti
dalle unita' di crisi regionali, delle province autonome e locali, ed
eventualmente  in  concordanza  con  l'unita'  di  crisi comunitaria,
ritiene  che  il  rischio  sia ormai sotto controllo, puo' dichiarare
terminata la crisi.
    A  questo punto puo' procedere ad una valutazione post-crisi, con
la  partecipazione  dei  principali  soggetti in causa, allo scopo di
migliorare  eventualmente le procedure operative messe in campo nella
gestione della crisi, sulla base delle esperienze effettuate.
                              ---------
                                                          Allegato II
                         PROCEDURE OPERATIVE
    Attivazione  Piano nazionale in concordanza con il Piano generale
dell'unita' di crisi comunitaria:
      il   coordinatore   nazionale,   membro  dell'unita'  di  crisi
comunitaria,  avvisa  immediatamente  il  responsabile dell'unita' di
crisi nazionale;
      il  responsabile  dell'unita'  di  crisi  nazionale, tramite la
segreteria,  informa  i  punti di contatto regionali e delle province
autonome al piu' presto e comunque non oltre le 24 ore;
      in   contemporanea,   il   responsabile  dell'unita'  di  crisi
nazionale  convoca  la  prima  riunione  dell'unita' di crisi, con la
quale  l'unita'  diventa  effettivamente  operativa, al piu' presto e
comunque entro le 24 ore.
    Attivazione Piano nazionale sulla base di segnalazione locale:
      qualora  a  livello locale le A.S.L. riscontrino una situazione
di serio rischio, oltre ad attivare il sistema di allerta informano i
punti di contatto locale;
      i  punti  di  contatto  locale,  se  del caso, avvisano al piu'
presto e comunque non oltre le 24 ore, il responsabile dell'unita' di
crisi regionale e delle province autonome;
      l'unita'  di crisi regionale e delle province autonome provvede
ad  una  valutazione  della  situazione,  al  fine  di  stabilire  se
procedere  mediante  la  sola applicazione degli art. 50, 53 e 54 del
Regolamento  (CE)  178/2002,  oppure  avvisare  il  punto di contatto
nazionale;
      il  responsabile  dell'unita'  di crisi nazionale, se del caso,
convoca  immediatamente  la  riunione dell'unita' di crisi nazionale,
per  valutare  la situazione ed eventualmente ufficializzare lo stato
di  crisi,  attivando le procedure previste dal piano. Se necessario,
tramite il coordinatore di crisi si interfaccia con l'unita' di crisi
comunitaria;
      in  alternativa, l'unita' di crisi nazionale, puo' ritenere che
la  situazione  non  richieda l'attuazione del Piano di emergenza, ma
possa  essere  gestita  in  maniera  adeguata  secondo  la  normativa
vigente.
    In  entrambi i casi si ribadisce che tutte le comunicazioni fra i
soggetti  in causa dovrebbero avvenire, per quanto possibile, a mezzo
posta  elettronica,  fax  o/e  telefono  cellulare.  Per garantire la
massima  rapidita'  di  comunicazione, si prevede l'istituzione di un
sistema di pronta reperibilita'.