IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli studenti, esami e tasse negli istituti medi di istruzione; Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049; Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita», che sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in particolare l'art. 2, comma 1; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 4; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b); Visto il testo unico, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e in particolare l'art. 193, comma 1, riguardante gli scrutini finali di promozione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo; Vista l'ordinanza ministeriale del 21 maggio 2001, n. 90, in particolare l'art. 13, concernente gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore; Vista la legge dell'8 agosto 1995, n. 352 recante disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero; Visto il decreto ministeriale del 22 maggio 2007, n. 42 recante modalita' di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto ministeriale del 3 ottobre 2007, n. 80 recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Ordina: Art. 1. Finalita' della valutazione negli istituti di istruzione secondaria di II grado 1. La valutazione e' un processo che accompagna lo studente per l'intero percorso formativo, perseguendo l'obiettivo di contribuire a migliorare la qualita' degli apprendimenti. 2. I processi valutativi, correlati agli obiettivi indicati nel piano dell'offerta formativa della singola istituzione scolastica, mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi prefissati e a garantire la qualita' del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti per ciascun anno dell'indirizzo seguito.