Art. 10.
                     Utilizzazione del personale
  1.  In  relazione  a  quanto  previsto  all'art.  3,  il  dirigente
scolastico  procede  alla  utilizzazione  del personale docente nelle
attivita' aggiuntive che si sono venute a determinare.
  2.  Gli  interventi  didattico-educativi  di  sostegno  e  recupero
costituiscono  attivita'  aggiuntiva  di insegnamento sia nel caso in
cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni,
sia  nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali
interventi  non  costituiscono  attivita'  aggiuntiva  qualora  siano
effettuati   ricorrendo   alla  quota  del  20%  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 47/06.
  3.  Nelle  attivita' di sostegno e recupero sono impiegati in primo
luogo  docenti  dell'istituto  e,  in  seconda  istanza, si ricorre a
docenti  esterni  e\o  a  soggetti  esterni, con l'esclusione di Enti
«profit»,  individuati  secondi  criteri  di  qualita' deliberati dal
collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto.
  4.  Le  modalita'  di  utilizzazione  del  personale  docente e non
docente  da  impiegare nelle attivita' di sostegno e di recupero sono
definite in sede di contrattazione integrativa di istituto.
  5.  Le  ore  aggiuntive  destinate  al  sostegno e al recupero sono
retribuite  al  personale  dipendente  nella  misura  prevista  dalla
vigente disciplina contrattuale.
  6. Le dimensioni del fenomeno e le modalita' di intervento adottate
dalle  scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio
i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative
suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.