Art. 10. Utilizzazione del personale 1. In relazione a quanto previsto all'art. 3, il dirigente scolastico procede alla utilizzazione del personale docente nelle attivita' aggiuntive che si sono venute a determinare. 2. Gli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero costituiscono attivita' aggiuntiva di insegnamento sia nel caso in cui siano svolti all'interno del calendario scolastico delle lezioni, sia nel caso in cui abbiano luogo al di fuori di detto periodo. Tali interventi non costituiscono attivita' aggiuntiva qualora siano effettuati ricorrendo alla quota del 20% di cui al decreto ministeriale n. 47/06. 3. Nelle attivita' di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e\o a soggetti esterni, con l'esclusione di Enti «profit», individuati secondi criteri di qualita' deliberati dal collegio dei docenti ed approvati dal consiglio d'istituto. 4. Le modalita' di utilizzazione del personale docente e non docente da impiegare nelle attivita' di sostegno e di recupero sono definite in sede di contrattazione integrativa di istituto. 5. Le ore aggiuntive destinate al sostegno e al recupero sono retribuite al personale dipendente nella misura prevista dalla vigente disciplina contrattuale. 6. Le dimensioni del fenomeno e le modalita' di intervento adottate dalle scuole saranno oggetto di una specifica azione di monitoraggio i cui esiti consentiranno di introdurre quelle soluzioni migliorative suggerite dalle esperienze realizzate dalle scuole medesime.