Art. 11.
                         Risorse finanziarie
  1. Per la realizzazione delle attivita' di sostegno e recupero sono
utilizzate  le  risorse  del  fondo per il miglioramento dell'offerta
formativa,  incrementate  delle  ulteriori  risorse  che,  secondo  i
criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il
personale  della  scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di
quelle   previste   dalla   legge   finanziaria  per  i  processi  di
riqualificazione   del   sistema   scolastico,   sono  specificamente
destinate allo scopo.
  2.  Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell'obiettivo
convergenza  potranno  avvalersi  anche  delle risorse previste per i
Programmi operativi nazionali (PON).