Art. 11. Risorse finanziarie 1. Per la realizzazione delle attivita' di sostegno e recupero sono utilizzate le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, incrementate delle ulteriori risorse che, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della scuola, sono assegnate alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, come pure le risorse che, nell'ambito di quelle previste dalla legge finanziaria per i processi di riqualificazione del sistema scolastico, sono specificamente destinate allo scopo. 2. Le istituzioni scolastiche situate nelle regioni dell'obiettivo convergenza potranno avvalersi anche delle risorse previste per i Programmi operativi nazionali (PON).