Art. 2. Attivita' di recupero 1. Le attivita' di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa che ogni istituzione scolastica predispone annualmente. 2. Esse sono programmate ed attuate dai consigli di classe sulla base di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti e delle indicazioni organizzative approvate dal consiglio di istituto. 3. Nelle attivita' di recupero rientrano gli interventi di sostegno che hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico e si realizzano, pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate alla progressiva riduzione di quelle di recupero dei debiti e si concentrano sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un piu' elevato numero di valutazioni insufficienti. 4. Le scuole promuovono e favoriscono la partecipazione attiva degli studenti alle iniziative di sostegno programmate, dandone altresi' periodicamente notizia alle famiglie. 5. Le attivita' di recupero, realizzate per gli studenti che riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio di ammissione alla classe successiva negli scrutini finali, sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate per tali studenti negli scrutini suddetti. 6. Le istituzioni scolastiche hanno l'obbligo di attivare gli interventi di recupero e, nell'ambito della propria autonomia, individuano le discipline e/o le aree disciplinari che necessitano degli interventi. Esse determinano altresi' le modalita' di organizzazione e realizzazione precisandone tempi, durata, modelli didattico-metodologici, forme di verifica dei risultati conseguiti dagli studenti, criteri di valutazione, nonche' modalita' di comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del numero degli interventi e della consistenza oraria da assegnare a ciascuno di essi, si avra' cura di commisurarne la definizione in modo coerente rispetto al numero degli studenti ed alla diversa natura dei relativi fabbisogni, nonche' all'articolazione dei moduli prescelti ed alla disponibilita' delle risorse. 7. Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli interventi suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 4 e dal comma 3 dell'art. 7. Al termine di tali attivita' sono effettuate verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui risultato si da' puntuale notizia alle famiglie. 8. Nella organizzazione delle attivita' di sostegno e di recupero puo' essere adottata una articolazione diversa da quella per classe, che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti dagli studenti. Possono essere determinati calendari delle lezioni che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione delle classi per far fronte sia alle necessita' di sostegno e recupero che a quelle di valorizzazione ed incremento delle eccellenze. Le attivita' cosi' organizzate rientrano nella normale attivita' didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento. Possono essere previsti interventi per gruppi di studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline, provenienti da classi parallele. Il docente incaricato di svolgere attivita' di recupero nei confronti di alunni provenienti da classi diverse e con carenze non omogenee si raccorda con i docenti della disciplina degli alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare contenuti e metodi dell'attivita' di recupero agli specifici bisogni formativi di ciascun alunno. 9. Sulla base delle modalita' organizzative sopra indicate, le azioni in cui e' articolata l'attivita' di recupero scolastico dovranno avere, di norma, una durata non inferiore a 15 ore, non comprensive di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui al comma successivo. 10. Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessita' di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attivita' ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza. 11. Ulteriori modalita' di supporto potranno essere realizzate assegnando ad uno o piu' docenti, individuati dal consiglio di classe, compiti di consulenza e assistenza agli alunni nella promozione dello studio individuale (c.d. «sportello»). I docenti incaricati effettueranno la prestazione, preferibilmente in orario pomeridiano, secondo le modalita' individuate dal consiglio stesso, che verranno comunicate alle famiglie, e saranno retribuiti con un compenso forfettario. 12. Le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle specifiche competenze degli organi collegiali, possono individuare anche modalita' diverse ed innovative di attivita' di recupero attraverso la utilizzazione dei docenti della scuola, ai sensi della vigente disciplina contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni, con l'esclusione di enti «profit», in relazione agli specifici bisogni formativi di ciascuno studente.