Art. 2.
                        Attivita' di recupero
  1.  Le  attivita'  di  recupero  costituiscono  parte  ordinaria  e
permanente  del  piano  dell'offerta  formativa  che ogni istituzione
scolastica predispone annualmente.
  2.  Esse  sono  programmate ed attuate dai consigli di classe sulla
base  di criteri didattico-metodologici definiti dal collegio docenti
e   delle   indicazioni  organizzative  approvate  dal  consiglio  di
istituto.
  3. Nelle attivita' di recupero rientrano gli interventi di sostegno
che  hanno lo scopo fondamentale di prevenire l'insuccesso scolastico
e  si  realizzano,  pertanto, in ogni periodo dell'anno scolastico, a
cominciare dalle fasi iniziali. Esse sono tendenzialmente finalizzate
alla  progressiva  riduzione  di  quelle  di recupero dei debiti e si
concentrano  sulle  discipline o sulle aree disciplinari per le quali
si  registri  nella  scuola  un  piu'  elevato  numero di valutazioni
insufficienti.
  4.  Le  scuole  promuovono  e  favoriscono la partecipazione attiva
degli  studenti  alle  iniziative  di  sostegno  programmate, dandone
altresi' periodicamente notizia alle famiglie.
  5.  Le  attivita'  di  recupero,  realizzate  per  gli studenti che
riportano voti di insufficienza negli scrutini intermedi e per coloro
per i quali i consigli di classe deliberino di sospendere il giudizio
di  ammissione  alla  classe  successiva  negli scrutini finali, sono
finalizzate  al  tempestivo  recupero delle carenze rilevate per tali
studenti negli scrutini suddetti.
  6.  Le  istituzioni  scolastiche  hanno  l'obbligo  di attivare gli
interventi  di  recupero  e,  nell'ambito  della  propria  autonomia,
individuano  le  discipline  e/o le aree disciplinari che necessitano
degli   interventi.   Esse   determinano  altresi'  le  modalita'  di
organizzazione  e  realizzazione  precisandone tempi, durata, modelli
didattico-metodologici,  forme  di  verifica dei risultati conseguiti
dagli   studenti,   criteri  di  valutazione,  nonche'  modalita'  di
comunicazione alle famiglie. In particolare, nella determinazione del
numero  degli  interventi  e  della consistenza oraria da assegnare a
ciascuno  di  essi,  si  avra' cura di commisurarne la definizione in
modo  coerente  rispetto  al  numero  degli  studenti ed alla diversa
natura  dei relativi fabbisogni, nonche' all'articolazione dei moduli
prescelti ed alla disponibilita' delle risorse.
  7.  Gli studenti di cui al comma 5 sono tenuti alla frequenza degli
interventi  suddetti, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art.
4  e  dal  comma 3  dell'art.  7.  Al  termine di tali attivita' sono
effettuate  verifiche volte ad accertare l'avvenuto recupero, del cui
risultato si da' puntuale notizia alle famiglie.
  8.  Nella  organizzazione delle attivita' di sostegno e di recupero
puo'  essere adottata una articolazione diversa da quella per classe,
che tenga conto degli obiettivi formativi che devono essere raggiunti
dagli  studenti.  Possono  essere determinati calendari delle lezioni
che prevedano soluzioni flessibili e differenziate nella composizione
delle  classi  per  far  fronte  sia  alle  necessita'  di sostegno e
recupero   che   a  quelle  di  valorizzazione  ed  incremento  delle
eccellenze.  Le  attivita'  cosi' organizzate rientrano nella normale
attivita' didattica e sono, conseguentemente, computabili ai fini del
raggiungimento  del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente
ordinamento.   Possono  essere  previsti  interventi  per  gruppi  di
studenti, omogenei per le carenze dimostrate nelle stesse discipline,
provenienti  da  classi  parallele. Il docente incaricato di svolgere
attivita'  di  recupero nei confronti di alunni provenienti da classi
diverse  e  con  carenze non omogenee si raccorda con i docenti della
disciplina  degli  alunni del gruppo affidatogli al fine di orientare
contenuti  e metodi dell'attivita' di recupero agli specifici bisogni
formativi di ciascun alunno.
  9.  Sulla  base  delle  modalita'  organizzative sopra indicate, le
azioni  in  cui  e'  articolata  l'attivita'  di  recupero scolastico
dovranno  avere,  di  norma,  una  durata non inferiore a 15 ore, non
comprensive  di quelle utilizzate per gli interventi didattici di cui
al comma successivo.
  10.  Nel  caso  in  cui  gli  interventi didattici siano realizzati
nell'ambito  della  utilizzazione  della  quota  del 20% prevista dal
decreto  ministeriale  n.  47  del  13 giugno  2006,  le  istituzioni
scolastiche  sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate
anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno necessita'
di  interventi  finalizzati  al  recupero  e  di  quelli  che, sempre
nell'ambito    della   medesima   attivita'   ordinaria,   attraverso
approfondimenti    specifici   possono   raggiungere   traguardi   di
eccellenza.
  11.  Ulteriori  modalita'  di  supporto  potranno essere realizzate
assegnando  ad  uno  o  piu'  docenti,  individuati  dal consiglio di
classe,   compiti  di  consulenza  e  assistenza  agli  alunni  nella
promozione  dello  studio  individuale  (c.d. «sportello»). I docenti
incaricati  effettueranno  la  prestazione, preferibilmente in orario
pomeridiano,  secondo  le modalita' individuate dal consiglio stesso,
che  verranno  comunicate  alle famiglie, e saranno retribuiti con un
compenso forfettario.
  12.  Le  istituzioni  scolastiche,  nel  rispetto  delle specifiche
competenze   degli   organi  collegiali,  possono  individuare  anche
modalita'  diverse  ed innovative di attivita' di recupero attraverso
la  utilizzazione  dei  docenti  della scuola, ai sensi della vigente
disciplina  contrattuale, e/o la collaborazione con soggetti esterni,
con  l'esclusione  di  enti  «profit»,  in  relazione  agli specifici
bisogni formativi di ciascuno studente.