Art. 3.
                   Programmazione delle attivita'
  1.  I  consigli  di  classe,  su indicazione dei singoli insegnanti
delle  materie  oggetto  di  recupero,  mantengono la responsabilita'
didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli
obiettivi  dell'azione  di  recupero  e nel certificarne gli esiti ai
fini del saldo del debito formativo.
  2.  Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione
dei    gruppi    di    studenti    destinatari    degli    interventi
didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli
didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.
  3.  Il  collegio  dei  docenti  definisce  altresi'  i  criteri per
l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti cosi' costituiti.
  4.  Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle
attivita'  di  sostegno  e  di recupero, puo' individuare, sulla base
della  complessita'  organizzativa,  uno o piu' docenti relativamente
alle  diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali
attivita'.  Per  dette  attivita'  il  relativo compenso e' stabilito
dalla  contrattazione  d'istituto,  anche  con  riferimento  a quanto
previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003.
  5.  Nel  rispetto  delle  prerogative degli organi collegiali della
scuola,  il  dirigente  scolastico e' tenuto a promuovere e sostenere
gli   adempimenti  necessari  per  assicurare  lo  svolgimento  delle
attivita' programmate.