Art. 3. Programmazione delle attivita' 1. I consigli di classe, su indicazione dei singoli insegnanti delle materie oggetto di recupero, mantengono la responsabilita' didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. 2. Il collegio dei docenti definisce i criteri per la composizione dei gruppi di studenti destinatari degli interventi didattico-educativi di sostegno e recupero, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia. 3. Il collegio dei docenti definisce altresi' i criteri per l'assegnazione dei docenti ai gruppi di studenti cosi' costituiti. 4. Il collegio dei docenti, nel deliberare la programmazione delle attivita' di sostegno e di recupero, puo' individuare, sulla base della complessita' organizzativa, uno o piu' docenti relativamente alle diverse aree disciplinari cui affidare il coordinamento di tali attivita'. Per dette attivita' il relativo compenso e' stabilito dalla contrattazione d'istituto, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 30 del C.C.N.L. del 24 luglio 2003. 5. Nel rispetto delle prerogative degli organi collegiali della scuola, il dirigente scolastico e' tenuto a promuovere e sostenere gli adempimenti necessari per assicurare lo svolgimento delle attivita' programmate.