Art. 4.
              Scrutini intermedi e relativi adempimenti
  1.  Il  collegio  dei  docenti,  tenendo  conto  delle  innovazioni
introdotte  dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina
i  criteri  da  seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di
assicurare   omogeneita'   nelle   procedure  e  nelle  decisioni  di
competenza dei singoli consigli di classe.
  2.  Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a
seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta
formativa  della  scuola,  presentano  insufficienze  in  una  o piu'
discipline,  il consiglio di classe predispone interventi di recupero
delle  carenze rilevate. Sara' cura del consiglio di classe procedere
ad  un'analisi  attenta  dei bisogni formativi di ciascuno studente e
della  natura  delle  difficolta'  rilevate  nell'apprendimento delle
varie  discipline.  Il  consiglio  di classe terra' conto anche della
possibilita'   degli   studenti   di  raggiungere  autonomamente  gli
obiettivi formativi stabiliti dai docenti.
  3.  L'organizzazione  delle  iniziative di recupero programmate dal
consiglio  di  classe  e'  portata  a conoscenza delle famiglie degli
studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali
iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale.
  4.  Sia  che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative
di   recupero,  gli  studenti  hanno  l'obbligo  di  sottoporsi  alle
verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito
alle famiglie.