Art. 4. Scrutini intermedi e relativi adempimenti 1. Il collegio dei docenti, tenendo conto delle innovazioni introdotte dal decreto ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80, determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini, al fine di assicurare omogeneita' nelle procedure e nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. 2. Per gli studenti che in sede di scrutinio intermedio, o anche a seguito di altre verifiche periodiche previste dal Piano dell'offerta formativa della scuola, presentano insufficienze in una o piu' discipline, il consiglio di classe predispone interventi di recupero delle carenze rilevate. Sara' cura del consiglio di classe procedere ad un'analisi attenta dei bisogni formativi di ciascuno studente e della natura delle difficolta' rilevate nell'apprendimento delle varie discipline. Il consiglio di classe terra' conto anche della possibilita' degli studenti di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti. 3. L'organizzazione delle iniziative di recupero programmate dal consiglio di classe e' portata a conoscenza delle famiglie degli studenti interessati. Ove le medesime non intendano avvalersi di tali iniziative devono darne alla scuola comunicazione formale. 4. Sia che ci si avvalga o che non ci si avvalga delle iniziative di recupero, gli studenti hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dal consiglio di classe che ne comunica l'esito alle famiglie.