Art. 5.
                        Verifiche intermedie
  1.  Al  termine  di  ciascun  intervento di recupero realizzato nel
corso  dell'anno  scolastico,  i docenti delle discipline interessate
svolgono  verifiche  documentabili,  volte  ad  accertare  l'avvenuto
superamento  delle carenze riscontrate. Le modalita' di realizzazione
delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che,
in  relazione  alla  natura  della  o  delle discipline oggetto degli
interventi   di  recupero,  possono  prevedere  verifiche  scritte  o
scrittografiche e/o orali.
  2.  I  giudizi  espressi dai docenti, al termine delle verifiche di
cui  al  comma precedente,  oltre ad accertare il grado di competenza
acquisito   dallo  studente,  costituiscono  occasione  per  definire
ulteriori  forme  di supporto volte sia al completamento del percorso
di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di piu' alto
livello.