Art. 5. Verifiche intermedie 1. Al termine di ciascun intervento di recupero realizzato nel corso dell'anno scolastico, i docenti delle discipline interessate svolgono verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalita' di realizzazione delle succitate verifiche sono deliberate dai consigli di classe che, in relazione alla natura della o delle discipline oggetto degli interventi di recupero, possono prevedere verifiche scritte o scrittografiche e/o orali. 2. I giudizi espressi dai docenti, al termine delle verifiche di cui al comma precedente, oltre ad accertare il grado di competenza acquisito dallo studente, costituiscono occasione per definire ulteriori forme di supporto volte sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di piu' alto livello.