Art. 6.
                          Scrutinio finale
  1.  Il  collegio  dei docenti determina i criteri da seguire per lo
svolgimento dello scrutinio finale.
  2.  Il  docente  della  disciplina  propone  il  voto in base ad un
giudizio  motivato  desunto dagli esiti di un congruo numero di prove
effettuate  durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di
una  valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione
dimostrati  nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene
altresi'  conto  delle  valutazioni  espresse  in  sede  di scrutinio
intermedio  nonche'  dell'esito delle verifiche relative ad eventuali
iniziative  di  sostegno  e ad interventi di recupero precedentemente
effettuati.
  3.  Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in
una  o  piu'  discipline  valutazioni  insufficienti, il consiglio di
classe,  sulla  base di criteri preventivamente stabiliti, procede ad
un  valutazione  della  possibilita'  dell'alunno  di raggiungere gli
obiettivi   formativi   e   di   contenuto  propri  delle  discipline
interessate entro il termine dell'anno scolastico, mediante lo studio
personale  svolto autonomamente o attraverso la frequenza di appositi
interventi di recupero.
  4.  In  tale caso il consiglio di classe rinvia la formulazione del
giudizio  finale  e  provvede,  sulla  base  degli  specifici bisogni
formativi, a predisporre le attivita' di recupero.
  5.  Si  procede  invece  al  giudizio  finale  nei  confronti degli
studenti  per  i  quali  il  consiglio  di  classe abbia espresso una
valutazione  positiva,  anche  a seguito degli interventi di recupero
seguiti,   nonche'   nei  confronti  degli  studenti  che  presentino
insufficienze  tali  da  comportare  un  immediato  giudizio  di  non
promozione.