Art. 8. Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale 1. Salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo. 2. Le operazioni di verifica sono organizzate dal consiglio di classe secondo il calendario stabilito dal collegio dei docenti e condotte dai docenti delle discipline interessate, con l'assistenza di altri docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono con le medesime modalita' di cui al precedente art. 5, comma 1. 3. Le verifiche finali vanno inserite nel nuovo contesto dell'attivita' di recupero che si connota per il carattere personalizzato degli interventi, la novita' dell'approccio didattico e i tempi di effettuazione degli interventi medesimi che coprono l'intero arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso dell'attivita' di recupero. 4. Il consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate secondo i criteri di cui ai precedenti commi, delibera la integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello studente, che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione dello stesso alla frequenza della classe successiva. In tale caso, risolvendo la sospensione di giudizio di cui al comma i del precedente articolo, vengono pubblicati all'albo dell'istituto i voti riportati in tutte le discipline con la indicazione «ammesso». In caso di esito negativo del giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato all'albo dell'istituto con la sola indicazione «non ammesso». 5. Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una valutazione positiva in sede di integrazione dello scrutinio finale al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di classe procede altresi' all'attribuzione del punteggio di credito scolastico nella misura prevista dalla Tabella A allegata al decreto ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007. 6. La competenza alla verifica degli esiti nonche' alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, e' assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico e' conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe da' luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente.