Art. 8.
       Verifiche finali e integrazione dello scrutinio finale
  1.  Salvo  casi  eccezionali,  dipendenti  da  specifiche  esigenze
organizzative  debitamente documentate, le iniziative di recupero, le
relative  verifiche  e  le valutazioni integrative finali hanno luogo
entro  la  fine dell'anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le
suddette  operazioni  devono concludersi, improrogabilmente, entro la
data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.
  2.  Le  operazioni  di  verifica  sono organizzate dal consiglio di
classe  secondo  il  calendario  stabilito dal collegio dei docenti e
condotte  dai  docenti delle discipline interessate, con l'assistenza
di  altri  docenti del medesimo consiglio di classe. Esse si svolgono
con le medesime modalita' di cui al precedente art. 5, comma 1.
  3.   Le   verifiche   finali  vanno  inserite  nel  nuovo  contesto
dell'attivita'   di   recupero   che  si  connota  per  il  carattere
personalizzato  degli interventi, la novita' dell'approccio didattico
e  i  tempi  di  effettuazione  degli interventi medesimi che coprono
l'intero  arco dell'anno scolastico. Esse devono pertanto tener conto
dei  risultati  conseguiti  dallo  studente  non  soltanto in sede di
accertamento  finale,  ma anche nelle varie fasi dell'intero percorso
dell'attivita' di recupero.
  4.  Il  consiglio  di  classe, alla luce delle verifiche effettuate
secondo   i   criteri   di  cui  ai  precedenti  commi,  delibera  la
integrazione  dello  scrutinio  finale,  espresso  sulla  base di una
valutazione  complessiva  dello  studente,  che,  in  caso  di  esito
positivo,  comporta  l'ammissione  dello  stesso alla frequenza della
classe  successiva.  In  tale  caso,  risolvendo  la  sospensione  di
giudizio   di   cui  al  comma i  del  precedente  articolo,  vengono
pubblicati  all'albo  dell'istituto  i  voti  riportati  in  tutte le
discipline  con  la  indicazione «ammesso». In caso di esito negativo
del  giudizio finale, sulla base di una valutazione complessiva dello
studente,   il   relativo   risultato   viene   pubblicato   all'albo
dell'istituto con la sola indicazione «non ammesso».
  5.  Nei confronti degli studenti per i quali sia stata espressa una
valutazione  positiva  in sede di integrazione dello scrutinio finale
al termine del terz'ultimo e penultimo anno di corso, il consiglio di
classe  procede  altresi'  all'attribuzione  del punteggio di credito
scolastico  nella misura prevista dalla Tabella A allegata al decreto
ministeriale n. 42 del 22 maggio 2007.
  6.   La   competenza   alla   verifica  degli  esiti  nonche'  alla
integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe
nella   medesima   composizione  di  quello  che  ha  proceduto  alle
operazioni  di  scrutinio  finale.  Nel  caso in cui le operazioni di
verifica  e  di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in
via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai
componenti  il  consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra
sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza,
e'  assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato
fino  al  termine  delle  lezioni o dell'anno scolastico e' conferito
apposito  incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate.
In  ogni  caso  l'eventuale assenza di un componente del consiglio di
classe da' luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina
secondo la normativa vigente.