Art. 9.
                      Studenti dell'ultimo anno
  1.  Per  i  candidati  agli esami di Stato, a conclusione dell'anno
scolastico  2007/2008,  continuano  ad  applicarsi - relativamente ai
debiti  formativi  e  all'attribuzione  del  punteggio per il credito
scolastico,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 1, della legge 11 gennaio
2007,  n.  1 - le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore
della medesima legge n. 1/2007.
  2.  A  decorrere  dall'anno  scolastico 2008-2009, per gli studenti
dell'ultimo  anno  di corso che nello scrutinio del primo trimestre o
del  primo  quadrimestre  presentino  insufficienze  in  una  o  piu'
discipline,  il consiglio di classe predispone iniziative di sostegno
e  forme di verifica, da svolgersi entro il termine delle lezioni, al
fine  di  porre  gli studenti predetti nella condizione di conseguire
una  valutazione  complessivamente  positiva  in sede di scrutinio di
ammissione all'esame di Stato.