Art. 10. Interventi supplementari 1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali possono adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari o piu' rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la disseminazione, sempreche' siano conformi alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE. 2. Tali misure sono notificate agli altri Servizi fitosanitari regionali ed al Servizio fitosanitario centrale che provvedera' a darne comunicazione alla Commissione U.E.