Art. 10.
                      Interventi supplementari
  1. A salvaguardia delle produzioni i Servizi fitosanitari regionali
possono  adottare, qualora risultino necessarie, misure supplementari
o piu' rigorose per combattere l'organismo nocivo o per prevenirne la
disseminazione,  sempreche'  siano  conformi  alle disposizioni della
direttiva 2000/29/CE.
  2.  Tali  misure  sono  notificate  agli altri Servizi fitosanitari
regionali  ed  al  Servizio  fitosanitario centrale che provvedera' a
darne comunicazione alla Commissione U.E.