Art. 4. Casi sospetti 1. In caso di presenza sospetta del patogeno, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede ad effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale utilizzando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II e secondo quanto disposto nell'allegato III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo un qualsiasi altro metodo ufficialmente approvato, al fine di confermare o smentire la sospetta presenza. In caso di conferma si applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2. 2. I Servizi fitosanitari regionali, in attesa della conferma o della smentita della presenza sospetta di cui al comma 1 e comunque in ogni caso di presenza sospetta nella quale: i) siano stati individuati sintomi tipici della malattia e il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure, ii) il saggio di selezione preliminare di cui all'allegato II, sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo; per quanto riguarda le partite in questione: a) vietano il movimento delle piante e dei tuberi di tutte le colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni, a meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche' sia stata accertata l'inesistenza di rischi effettivi di disseminazione di Ralstonia solanacearum; b) attuano opportuni interventi per risalire all'origine della presenza sospetta; c) adottano altri provvedimenti cautelativi commisurati al rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme di patata, diverse da quelle di cui alla lettera a), prodotto nel luogo da cui sono stati prelevati i campioni di cui a detta lettera a), onde scongiurare la disseminazione di Ralstonia solanacearum. 3. Nei casi di presenza sospetta in cui esista un rischio di contaminazione del materiale vegetale elencato o delle acque superficiali da o in una o piu' regioni, il Servizio fitosanitario regionale nel cui territorio di competenza e' stata segnalata la presenza sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale ed agli altri Servizi fitosanitari regionali interessati le caratteristiche della manifestazione stessa, a seconda del rischio identificato; detti Servizi fitosanitari regionali collaborano opportunamente tra loro. 4. Nei casi in cui il rischio coinvolga altri Stati membri della U.E., i Servizi fitosanitari regionali segnalano il caso al Servizio fitosanitario centrale che provvede a sua volta a notificare immediatamente il caso alla Commissione U.E. ed agli Stati membri interessati.