Art. 4.
                            Casi sospetti
  1. In   caso   di  presenza  sospetta  del  patogeno,  il  Servizio
fitosanitario   regionale   competente  per  territorio  provvede  ad
effettuare prove di laboratorio ufficiali o sotto controllo ufficiale
utilizzando,   per   il   materiale   vegetale  elencato,  il  metodo
appropriato   di  cui  all'allegato  II  e  secondo  quanto  disposto
nell'allegato  III, punto 1, ovvero, in tutti gli altri casi, secondo
un  qualsiasi  altro  metodo  ufficialmente  approvato,  al  fine  di
confermare  o  smentire  la sospetta presenza. In caso di conferma si
applicano le disposizioni dell'allegato III, punto 2.
  2.  I  Servizi  fitosanitari  regionali, in attesa della conferma o
della  smentita  della presenza sospetta di cui al comma 1 e comunque
in ogni caso di presenza sospetta nella quale:
    i) siano  stati  individuati  sintomi  tipici della malattia e il
saggio  di  selezione  preliminare di cui all'allegato II, sezione I,
punto 1 e sezione II abbia dato esito positivo; oppure,
    ii)  il  saggio  di selezione preliminare di cui all'allegato II,
sezione I, punto 2 e sezione III abbia dato esito positivo;
  per quanto riguarda le partite in questione:
    a) vietano  il  movimento  delle  piante e dei tuberi di tutte le
colture, partite o spedizioni da cui sono stati prelevati i campioni,
a  meno che esso non avvenga sotto il loro stesso controllo e purche'
sia   stata   accertata   l'inesistenza   di   rischi   effettivi  di
disseminazione di Ralstonia solanacearum;
    b) attuano  opportuni  interventi  per risalire all'origine della
presenza sospetta;
    c) adottano   altri   provvedimenti  cautelativi  commisurati  al
rischio stimato, in particolare per quanto riguarda la produzione del
materiale vegetale elencato ed il movimento di partite di tuberi-seme
di  patata,  diverse  da  quelle di cui alla lettera a), prodotto nel
luogo  da  cui  sono  stati  prelevati  i  campioni  di  cui  a detta
lettera a),   onde   scongiurare   la   disseminazione  di  Ralstonia
solanacearum.
  3. Nei  casi  di  presenza  sospetta  in  cui  esista un rischio di
contaminazione   del   materiale  vegetale  elencato  o  delle  acque
superficiali  da  o  in una o piu' regioni, il Servizio fitosanitario
regionale  nel  cui  territorio  di  competenza e' stata segnalata la
presenza  sospetta, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario
centrale  ed agli altri Servizi fitosanitari regionali interessati le
caratteristiche  della  manifestazione  stessa, a seconda del rischio
identificato;   detti   Servizi  fitosanitari  regionali  collaborano
opportunamente tra loro.
  4.  Nei  casi  in cui il rischio coinvolga altri Stati membri della
U.E.,  i Servizi fitosanitari regionali segnalano il caso al Servizio
fitosanitario   centrale  che  provvede  a  sua  volta  a  notificare
immediatamente  il  caso  alla  Commissione U.E. ed agli Stati membri
interessati.