Art. 5.
                           Casi accertati
  1. Qualora  le  prove  di  laboratorio  ufficiali  o condotte sotto
controllo  ufficiale  applicando, per il materiale vegetale elencato,
il  metodo  appropriato  di  cui all'allegato II oppure, in tutti gli
altri  casi,  un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino
la  presenza  dell'organismo  nocivo in un campione prelevato a norma
del presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali, sulla base di
fondati  principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e
dei    particolari    sistemi    di    produzione,    lavorazione   e
commercializzazione  delle  piante ospiti di tale organismo nocivo in
detta regione:
    a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I:
      i) avviano  un  accertamento  per  determinare  l'entita' della
contaminazione  e  la  sua  fonte  o  fonti  primarie, ai sensi delle
disposizioni  dell'allegato  IV  ed  eseguono ulteriori esami a norma
dell'art.  4,  punto  1,  almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di
patata che hanno una relazione clonale, e
      ii)  dichiarano  contaminati il materiale vegetale elencato, le
spedizioni  e/o  le  partite  da  cui e' stato prelevato il campione,
nonche'  i  macchinari,  i  veicoli, i contenitori, i magazzini, o le
relative  parti  e  qualsiasi  altro oggetto, compresi i materiali di
imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato
da   cui   e'   stato  prelevato  il  campione;  dichiarano  altresi'
contaminati,  se  del  caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o
gli  appezzamenti  di  produzione  del  vegetale nonche' il luogo o i
luoghi  di  produzione  dove  e' stato raccolto il materiale vegetale
elencato  e  da  cui  e'  stato prelevato il campione; inoltre, per i
campioni  prelevati  durante  la  stagione  di  crescita,  dichiarano
contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione
e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto
coltura protetta del vegetale da cui e' stato prelevato il campione;
      iii)   determinano  l'entita'  della  contaminazione  probabile
derivante  da  contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo
produttivo,  l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con
la   contaminazione   dichiarata,   ai   sensi   delle   disposizioni
dell'allegato V, punto 1, e
      iv)   delimitano   una  zona  in  base  alla  dichiarazione  di
contaminazione  di cui al punto ii), alla determinazione dell'entita'
della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale
propagazione  dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni
dell'allegato V, paragrafo 2, punto i);
    b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate
nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio
per la produzione del materiale vegetale elencato:
      i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i), e
      ii)  dichiarano  contaminate  le  piante  ospiti dell'organismo
nocivo da cui e' stato prelevato il campione, e
      iii)  determinano  l'entita'  della  contaminazione probabile e
delimitano  una  zona,  ai  sensi, rispettivamente, della lettera a),
punti iii) e iv) e in rapporto alla produzione del materiale vegetale
elencato;
    c) per  le  acque  superficiali  (comprese  le  acque  reflue  di
lavorazione  industriali  o  di  stabilimenti  di confezionamento che
manipolano  materiale  vegetale  elencato)  e per le piante spontanee
ospiti,  dove  sia stato riconosciuto che la produzione del materiale
vegetale   elencato  e'  esposta  ad  un  rischio  di  contaminazione
attraverso  l'irrigazione,  l'irrorazione  o  l'inondazione con acque
superficiali:
      i) avviano  un  accertamento,  comprendente  esami ufficiali da
effettuare  nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali
nonche'  sulle  piante  spontanee  ospiti eventualmente presenti, per
determinare l'entita' della contaminazione, e
      ii)  dichiarano  contaminate  le acque superficiali da cui sono
stati   prelevati  campioni,  nella  misura  appropriata  e  in  base
all'accertamento di cui al punto i), e
      iii)  determinano  l'entita'  della  contaminazione probabile e
delimitano  una  zona in base alla dichiarazione di contaminazione di
cui  al  punto  ii),  e  alla  possibile  propagazione dell'organismo
nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V.
  2.  I  Servizi  fitosanitari regionali notificano immediatamente al
Servizio   fitosanitario   centrale,   ai  sensi  delle  disposizioni
dell'allegato  V,  punto  3,  i  casi di contaminazione dichiarata ai
sensi  del  comma 1,  lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii),
nonche'  i  dati  specifici relativi alla delimitazione della zona di
cui  al  comma 1,  lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1,
lettera c),  punto iii). Contemporaneamente il Servizio fitosanitario
centrale  presenta  alla Commissione la notifica supplementare di cui
al punto 4 dell'allegato V.
  3.  In  seguito  alla  notifica  di  cui  al comma 2 e in base agli
elementi  ivi  menzionati, i Servizi fitosanitari regionali che hanno
notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento
a  norma  del comma 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, del
comma 1,   lettera c),   punto i),  e,  se  del  caso,  intraprendono
ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2.