Art. 5. Casi accertati 1. Qualora le prove di laboratorio ufficiali o condotte sotto controllo ufficiale applicando, per il materiale vegetale elencato, il metodo appropriato di cui all'allegato II oppure, in tutti gli altri casi, un qualsiasi metodo ufficialmente approvato, confermino la presenza dell'organismo nocivo in un campione prelevato a norma del presente decreto, i Servizi fitosanitari regionali, sulla base di fondati principi scientifici, della biologia dell'organismo nocivo e dei particolari sistemi di produzione, lavorazione e commercializzazione delle piante ospiti di tale organismo nocivo in detta regione: a) per il materiale vegetale elencato all'allegato I: i) avviano un accertamento per determinare l'entita' della contaminazione e la sua fonte o fonti primarie, ai sensi delle disposizioni dell'allegato IV ed eseguono ulteriori esami a norma dell'art. 4, punto 1, almeno su tutte le scorte di tuberi-seme di patata che hanno una relazione clonale, e ii) dichiarano contaminati il materiale vegetale elencato, le spedizioni e/o le partite da cui e' stato prelevato il campione, nonche' i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini, o le relative parti e qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, che sia stato a contatto col materiale vegetale elencato da cui e' stato prelevato il campione; dichiarano altresi' contaminati, se del caso, il terreno o i terreni, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione del vegetale nonche' il luogo o i luoghi di produzione dove e' stato raccolto il materiale vegetale elencato e da cui e' stato prelevato il campione; inoltre, per i campioni prelevati durante la stagione di crescita, dichiarano contaminati il terreno o i terreni, il luogo o i luoghi di produzione e, se del caso, l'appezzamento o gli appezzamenti di produzione sotto coltura protetta del vegetale da cui e' stato prelevato il campione; iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile derivante da contatti prima o dopo la raccolta, collegata col ciclo produttivo, l'irrigazione o l'irrorazione o da relazioni clonali con la contaminazione dichiarata, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 1, e iv) delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), alla determinazione dell'entita' della contaminazione probabile di cui al punto iii) e alla potenziale propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V, paragrafo 2, punto i); b) per le colture o le piante ospiti diverse da quelle menzionate nella lettera a), dove sia stato riconosciuto che sussiste un rischio per la produzione del materiale vegetale elencato: i) avviano una ricerca ai sensi della lettera a), punto i), e ii) dichiarano contaminate le piante ospiti dell'organismo nocivo da cui e' stato prelevato il campione, e iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona, ai sensi, rispettivamente, della lettera a), punti iii) e iv) e in rapporto alla produzione del materiale vegetale elencato; c) per le acque superficiali (comprese le acque reflue di lavorazione industriali o di stabilimenti di confezionamento che manipolano materiale vegetale elencato) e per le piante spontanee ospiti, dove sia stato riconosciuto che la produzione del materiale vegetale elencato e' esposta ad un rischio di contaminazione attraverso l'irrigazione, l'irrorazione o l'inondazione con acque superficiali: i) avviano un accertamento, comprendente esami ufficiali da effettuare nei momenti appropriati su campioni di acque superficiali nonche' sulle piante spontanee ospiti eventualmente presenti, per determinare l'entita' della contaminazione, e ii) dichiarano contaminate le acque superficiali da cui sono stati prelevati campioni, nella misura appropriata e in base all'accertamento di cui al punto i), e iii) determinano l'entita' della contaminazione probabile e delimitano una zona in base alla dichiarazione di contaminazione di cui al punto ii), e alla possibile propagazione dell'organismo nocivo, tenendo conto delle disposizioni dell'allegato V. 2. I Servizi fitosanitari regionali notificano immediatamente al Servizio fitosanitario centrale, ai sensi delle disposizioni dell'allegato V, punto 3, i casi di contaminazione dichiarata ai sensi del comma 1, lettera a), punto ii), e lettera c), punto ii), nonche' i dati specifici relativi alla delimitazione della zona di cui al comma 1, lettera a), punto iv), e, se del caso, al comma 1, lettera c), punto iii). Contemporaneamente il Servizio fitosanitario centrale presenta alla Commissione la notifica supplementare di cui al punto 4 dell'allegato V. 3. In seguito alla notifica di cui al comma 2 e in base agli elementi ivi menzionati, i Servizi fitosanitari regionali che hanno notificato al Servizio fitosanitario centrale avviano un accertamento a norma del comma 1, lettera a), punto i), e, dove applicabile, del comma 1, lettera c), punto i), e, se del caso, intraprendono ulteriori azioni a norma dei commi 1 e 2.