Art. 6. Interventi fitosanitari 1. I Servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono che detto materiale, sotto il loro controllo, sia soggetto ad una delle disposizioni dell'allegato VI, punto 1, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo. 2. I Servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del materiale vegetale elencato ritenuto probabilmente contaminato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii), e lettera c), punto iii) - compreso il materiale vegetale elencato per il quale e' stato individuato un rischio, prodotto in luoghi ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) - e dispongono che, sotto il loro controllo, sia destinato ad un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI, punto 2, in modo che sia assicurata l'inesistenza di rischi identificabili di propagazione dell'organismo nocivo. 3. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i veicoli, i contenitori, i magazzini o le relative parti, nonche' qualsiasi altro oggetto, compresi i materiali di imballaggio, dichiarati contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iii) e lettera c), punto iii), siano distrutti o decontaminati secondo i metodi adeguati di cui all'allegato VI, punto 3. 4. Fatte salve le misure attuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c), punto iii), sia applicata una serie di misure come precisato nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2. 5. I dati relativi a tali misure sono notificati ogni anno al Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.