Art. 6.
                       Interventi fitosanitari
  1. I  Servizi  fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del
materiale  vegetale  elencato nell'allegato I, dichiarato contaminato
ai  sensi  dell'art.  5, comma 1, lettera a), punto ii), e dispongono
che  detto  materiale,  sotto  il loro controllo, sia soggetto ad una
delle  disposizioni  dell'allegato  VI,  punto  1,  in  modo  che sia
assicurata  l'inesistenza  di  rischi  identificabili di propagazione
dell'organismo nocivo.
  2.  I  Servizi fitosanitari regionali vietano la messa a dimora del
materiale  vegetale  elencato  ritenuto  probabilmente contaminato ai
sensi  dell'art.  5,  comma 1,  lettera a), punto iii), e lettera c),
punto  iii) - compreso il materiale vegetale elencato per il quale e'
stato   individuato   un   rischio,   prodotto   in  luoghi  ritenuti
probabilmente  contaminati ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a),
punto iii) - e dispongono che, sotto il loro controllo, sia destinato
ad  un impiego appropriato o sia eliminato ai sensi dell'allegato VI,
punto   2,  in  modo  che  sia  assicurata  l'inesistenza  di  rischi
identificabili di propagazione dell'organismo nocivo.
  3. I Servizi fitosanitari regionali prescrivono che i macchinari, i
veicoli,  i  contenitori,  i  magazzini  o le relative parti, nonche'
qualsiasi   altro  oggetto,  compresi  i  materiali  di  imballaggio,
dichiarati  contaminati  ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, lettera a),
punto ii), o ritenuti probabilmente contaminati ai sensi dell'art. 5,
comma 1,  lettera a),  punto  iii)  e  lettera c),  punto iii), siano
distrutti   o   decontaminati   secondo  i  metodi  adeguati  di  cui
all'allegato VI, punto 3.
  4.  Fatte  salve  le  misure attuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, i
Servizi fitosanitari regionali prescrivono che, nelle zone delimitate
ai  sensi  dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto iv), e lettera c),
punto  iii),  sia  applicata  una  serie  di  misure  come  precisato
nell'allegato VI, punti 4.1 e 4.2.
  5.  I  dati  relativi  a  tali  misure sono notificati ogni anno al
Servizio fitosanitario centrale che li comunica alla Commissione U.E.