Art. 7. Interventi su cloni di patata da seme 1. I tuberi-seme di patata devono essere conformi ai requisiti della direttiva 2000/29/CE del Consiglio e derivare direttamente da materiali, ottenuti nell'ambito di un programma ufficialmente approvato dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale, eseguite utilizzando il metodo appropriato di cui all'allegato II. Dette prove sono eseguite dai Servizi fitosanitari regionali: a) qualora sia stata confermata la presenza di Ralstonia solanacearum nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio di propria competenza: i) mediante saggi effettuati sulle precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e saggi sistematici effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale, mediante saggi effettuati su tutti i cloni di tuberi seme di patate di base o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale di partenza, e b) negli altri casi, su ciascuna pianta della selezione clonale di partenza oppure su campioni rappresentativi dei tuberi-seme di base o di precedenti propagazioni.