Art. 7.
                Interventi su cloni di patata da seme
  1. I  tuberi-seme  di  patata  devono  essere conformi ai requisiti
della  direttiva  2000/29/CE del Consiglio e derivare direttamente da
materiali,   ottenuti   nell'ambito  di  un  programma  ufficialmente
approvato  dall'Ente nazionale delle sementi elette, risultati esenti
dall'organismo nocivo in prove ufficiali o sotto controllo ufficiale,
eseguite  utilizzando  il  metodo appropriato di cui all'allegato II.
Dette prove sono eseguite dai Servizi fitosanitari regionali:
    a) qualora   sia   stata  confermata  la  presenza  di  Ralstonia
solanacearum nella produzione di tuberi-seme di patate nel territorio
di propria competenza:
      i) mediante  saggi  effettuati  sulle  precedenti propagazioni,
compresa  la  selezione  clonale  di  partenza,  e  saggi sistematici
effettuati su cloni di tuberi-seme di patate di base, oppure
      ii) qualora sia stata accertata l'assenza di relazione clonale,
mediante  saggi  effettuati su tutti i cloni di tuberi seme di patate
di  base  o su precedenti propagazioni, compresa la selezione clonale
di partenza, e
    b) negli  altri  casi, su ciascuna pianta della selezione clonale
di  partenza  oppure  su  campioni rappresentativi dei tuberi-seme di
base o di precedenti propagazioni.