Art. 9. Deroghe 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, puo' autorizzare deroghe alle disposizioni degli articoli 6 e 8 del presente decreto, ai sensi delle disposizioni del Titolo X del decreto legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale.