Art. 9.
                               Deroghe
  1. Fatte  salve  le  disposizioni  della  direttiva  2000/29/CE del
Consiglio,  il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del
Servizio  fitosanitario  regionale  competente  per  territorio, puo'
autorizzare  deroghe  alle  disposizioni  degli  articoli 6  e  8 del
presente  decreto,  ai  sensi  delle  disposizioni  del  Titolo X del
decreto  legislativo n. 214/2005, per prove o scopi scientifici e per
lavori di selezione varietale.