Art. 12. Misure finanziarie 1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni a qualsiasi titolo. 2. Le regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di un territorio, possono prevedere interventi di sostegno ai soggetti danneggiati dall'adozione delle misure imposte a norma del presente provvedimento.