Art. 12.

                         Misure finanziarie
  1.  Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente
decreto  sono a cura e spese dei proprietari o conduttori dei terreni
a qualsiasi titolo.
  2.  Le  regioni, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di
un  territorio,  possono prevedere interventi di sostegno ai soggetti
danneggiati  dall'adozione  delle misure imposte a norma del presente
provvedimento.