Art. 13.

                              Sanzioni
  1.  Fatta  salva  l'applicazione  dell'art.  500  del codice penale
chiunque  non  ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto
e'  punito  con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2007
                                               Il Ministro: De Castro
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 217