Art. 13. Sanzioni 1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto e' punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 novembre 2007 Il Ministro: De Castro Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 217