Art. 4.

                      Monitoraggio e ispezioni
  1.  Le  strutture  regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, effettuano annualmente un
monitoraggio  per  verificare  la  presenza  dell'insetto Anoplophora
chinensis  sul  territorio  di  propria competenza, avvalendosi anche
della  collaborazione  del  Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o
Servizi forestali regionali.
  2.  Le  strutture  regionali individuate per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per i punti di
entrata,   presso   i   quali  vengono  introdotte  piante  sensibili
provenienti   da  paesi  terzi  nei  quali  e'  presente  Anoplophora
chinensis, provvedono ad informare le strutture regionali individuate
per  le  finalita'  di  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
214, competenti per il territorio di destino.
  3.  I  risultati del monitoraggio e delle ispezioni sono comunicati
annualmente al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di
ogni anno.