Art. 4. Monitoraggio e ispezioni 1. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, effettuano annualmente un monitoraggio per verificare la presenza dell'insetto Anoplophora chinensis sul territorio di propria competenza, avvalendosi anche della collaborazione del Corpo forestale dello Stato o dei Corpi o Servizi forestali regionali. 2. Le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per i punti di entrata, presso i quali vengono introdotte piante sensibili provenienti da paesi terzi nei quali e' presente Anoplophora chinensis, provvedono ad informare le strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per il territorio di destino. 3. I risultati del monitoraggio e delle ispezioni sono comunicati annualmente al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.