Art. 7. Misure fitosanitarie 1. Al fine di eradicare e contenere Anoplophora chinensis sono previste le seguenti misure fitosanitarie: zona infestata: a) il monitoraggio di tutte le piante sensibili presenti nel verde pubblico e privato; b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto; c) l'abbattimento di tutte le piante sensibili presenti nel raggio di almeno venti metri dalla pianta infestata; d) la distruzione del legname e della ramaglia di risulta e delle ceppaie secondo le modalita' prescritte dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214; e) il divieto di messa a dimora, a scopo ornamentale, delle piante appartenenti alle seguenti specie: Acer spp., Platanus spp., Betula spp., Carpinus spp., Fagus spp., Corylus spp., Lagerstroemia spp. Malus spp., Pyrus spp., Citrus spp.; f) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente; g) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona infestata; zona insediamento: a) l'adozione di appropriate misure di contenimento dell'insetto come definite dalle strutture regionali individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio; b) il divieto di commercio e di trasporto al di fuori della zona insediamento delle piante sensibili senza specifica autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio; c) il divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori della zona insediamento; zona cuscinetto: a) monitoraggio delle piante sensibili presenti; b) alle piante riscontrate infestate si applicano le misure previste nella zona infestata.