Art. 7.

                        Misure fitosanitarie
  1.  Al  fine  di  eradicare  e contenere Anoplophora chinensis sono
previste le seguenti misure fitosanitarie:
    zona infestata:
      a) il  monitoraggio  di  tutte le piante sensibili presenti nel
verde pubblico e privato;
      b) l'abbattimento di tutte le piante attaccate dall'insetto;
      c) l'abbattimento  di  tutte  le  piante sensibili presenti nel
raggio di almeno venti metri dalla pianta infestata;
      d) la  distruzione  del  legname  e della ramaglia di risulta e
delle   ceppaie  secondo  le  modalita'  prescritte  dalle  strutture
regionali  individuate per le finalita' di cui al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214;
      e) il  divieto  di  messa  a dimora, a scopo ornamentale, delle
piante  appartenenti  alle seguenti specie: Acer spp., Platanus spp.,
Betula  spp.,  Carpinus spp., Fagus spp., Corylus spp., Lagerstroemia
spp. Malus spp., Pyrus spp., Citrus spp.;
      f) il  divieto  di  commercio  e di trasporto al di fuori della
zona  infestata delle piante sensibili senza specifica autorizzazione
dalle  strutture  regionali  individuate  per  le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente;
      g) il  divieto  di  trasportare  il  legname  e  la ramaglia di
risulta non cippati al di fuori della zona infestata;
    zona insediamento:
      a) l'adozione    di    appropriate   misure   di   contenimento
dell'insetto  come definite dalle strutture regionali individuate per
le  finalita'  di  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214,
competenti per territorio;
      b) il  divieto  di  commercio  e di trasporto al di fuori della
zona    insediamento   delle   piante   sensibili   senza   specifica
autorizzazione della struttura regionale individuata per le finalita'
di  cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per
territorio;
      c) il  divieto  di  trasportare  il  legname  e  la ramaglia di
risulta non cippati al di fuori della zona insediamento;
    zona cuscinetto:
      a) monitoraggio delle piante sensibili presenti;
      b) alle  piante  riscontrate  infestate  si applicano le misure
previste nella zona infestata.