Art. 9. Deroghe 1. La struttura regionale individuata per le finalita' di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio potra' concedere deroghe relativamente a quanto previsto dall'art. 7, per piante di particolare pregio, provvedendo a disporre tutte le misure precauzionali ritenute necessarie, in funzione del rischio fitosanitario.