Art. 9.

                               Deroghe
  1.  La  struttura  regionale individuata per le finalita' di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio
potra' concedere deroghe relativamente a quanto previsto dall'art. 7,
per  piante  di  particolare  pregio, provvedendo a disporre tutte le
misure  precauzionali  ritenute  necessarie,  in funzione del rischio
fitosanitario.